venerdì 8 marzo 2013

RICCHI, RICCHISSIMI, PRATICAMENTE IN MUTANDE.


Riformare la Giustizia ormai vuol dire “mani ai portafogli”.
È vero, secondo il Rapporto 2010 della Cepej (The European Commission for the Efficiency of Justice), la Commissione che monitora l'efficienza della giustizia dei paesi europei, in Italia vengono annualmente avviate circa 5.000 procedimenti civili ogni 100.000 abitanti, a fronte dei circa 3.500 del Regno Unito, dei 2.500 della Francia e dei 2.300 della Germania.
Ovviamente l'arretrato si sovrappone e, come il più classico dei cani che si morde la coda, il risultato è che ci vogliono (di media) 500 giorni di attesa per l’uscita di una sentenza.
Ora immaginate il nostro legislatore che pensa ad un modo per impedire l’accesso alla giustizia e decongestionare i Tribunali. Si accende la lampadina ed ecco risolto il problema: aumentare esponenzialmente i costi sostenuti dai cittadini.
A questo punto pensiamo: potrebbe essere cosa buona e giusta se questi quattrini in più servissero ad ampliare il numero dei giudici (e, quindi, anche i posti di lavoro). MA SAREBBE TROPPO BELLO.
Dunque, la TASSA che serve ad istaurare un processo civile (c.d. CONTRIBUTO UNIFICATO…assomiglia ad una marca da bollo, si compra in tabaccheria) è aumentata in maniera esponenziale e questo vieta, di fatto, a chi ha poca disponibilità, a rivolgersi al potere giudiziario.
La cosa più assurda è che, dal 2010, è stato introdotto il contributo unificato (pari a 37 euro) anche per le opposizioni alle multe. Mi pare corretto! Praticamente la metà delle multe riportano una sanzione che va dai 38 ai 100 euro (sempre facendo una media) e solo per impugnarla devo spendere più o meno la stessa cifra. Senza contare che i Giudici MOLTO DIFFICILMENTE condannano le varie Prefetture ed altrettanto MOLTO DIFFICILMENTE, quando si vince, condannano le Prefetture a restituire le spese sostenute. E ti senti dire: “bè, sa com’è…siamo sempre organi statali, per cui non possiamo darci addosso fra di noi”.
AL TOP.
Occorre fare una precisazione: FINO AL 2010 QUESTE OPPOSIZIONI ALLE MULTE ERANO ESENTI DA QUALUNQUE TASSA, proprio per evitare abusi di potere da parte degli addetti ai lavori (come i semafori che ti fanno scattare il rosso a distanza di un decimo di secondo dal giallo).
Adesso invece ti senti dire: “non le conviene fare opposizione”.
LI’ MORTACCI TUA.
Come ciliegina su una torta ormai divorata, è intervenuta la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 (che io oserei chiamare “LEGGE DI DE-STABILITA’), con la quale il contributo unificato sale ancor di più: nei procedimenti davanti al Tribunale amministrativo Regionale (TAR) è aumentato ad euro 650,00 (fino a luglio 2011 era di 500 euro, da luglio 2011 a dicembre 2012 e' stato di 600,00 euro); nei giudizi di impugnazione amministrativi è aumentato del 50%); nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione è addirittura raddoppiato; nei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, per i quali fino a luglio 2011 non era previsto alcun contributo unificato (!!!), il contributo introdotto nel 2011 di 600,00 euro è aumentato a 650,00 euro.
Spero vivamente che abbiate capito che tutto ciò costituisce un vero e proprio MURO all'esercizio del diritto di difesa e di accesso alla giustizia.
E come al solito a rimetterci sono i POVERACCI, nonché il disposto costituzionale che garantisce a tutti la tutela giuridica dei propri diritti, che rimane inesorabilmente pregiudicato da obblighi aventi l’unico scopo di deflazionare il contenzioso rendendone l'accesso economicamente gravoso.





martedì 19 luglio 2011

MEDIA TU CHE MEDIO ANCH'IO



Dal 20 marzo 2011, chi intende instaurare una controversia processuale inerente a diritti reali (ad esempio proprietà o servitù di passaggio), divisione (di un bene in comunione), successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, non è più "abilitato" a rivolgersi direttamente all'organo giudiziario. Dovrà OBBLIGATORIAMENTE ed in via preliminare esperire il procedimento di mediazione. OSSIA? Rivolgersi a un “mediaconciliatore”, un soggetto privato, che, dietro compenso, proverà a mettere PACE (a dispetto del famoso diavoletto che ci ha fatto litigare).
A Voi signori: vi presento l'ennesima (e non certo l'ultima) coltellata alla nostra Costituzione, la quale all'art. 24 così recita: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"
Si, tutti e nessuno. L'istituto della mediazione impedisce di fatto il libero accesso del cittadino alla giustizia. Occorre tenere presente una cosa. La mediazione è nata sana, è stato l'uomo a renderla malata, trasformandola in un ostacolo. Il suo spirito, avente l'iniziale scopo di ridurre la mole di lavoro dei tribunali civili, avrà come obiettivo finale quello di creare un business di fantamilioni di euro, che peserà come un masso sui soggetti deboli e, d'altro canto, sarà una goccia nel mare per quelli che possono permettersi il lusso fantascientifico (e manco troppo) di accendersi un sigaro cubano con un biglietto da 100 euro. 
Solamente per "accedere" alla mediazione entrambe le parti in lite sono infatti costrette a pagare il mediatore (il quale avrà quattro mesi a disposizione per metterli d’accordo). Quanto, come e perchè? Sulla base del “valore della lite”. A tal proposito il ministero ha stilato una tabella cui si "possono" uniformare i mediatori (notare: POSSONO e non DEVONO! CONSEGUENZA: TUTTI ALZANO i prezzi). Prima di tutto questo però il cittadino dovrà versare anche 40 euro per le “spese di avvio del procedimento”. 
Un tranquillo esempio: avanziamo 70 mila euro da un’assicurazione. Vorremmo adire le vie legali, ma la nuova legge ce lo vieta. Si paga allora 40 euro e ci si rivolge ad un organismo di conciliazione. Poiché la cifra che vorremmo è di 70 mila euro, “all’inizio del primo incontro di mediazione” dobbiamo versarne almeno 500 al mediatore (cioè non meno della metà dei mille che dovremmo dargli entro la fine del procedimento). Fatto ciò, se avremo contro una assicurazione, probabilmente dovremo dotarci di un legale. E, se si parla di lesioni personali, anche di un parere medico. Chi paga tutto questo? Il caro cittadino. Scaduti i quattro mesi (tempo previsto per MEDIARE), le due parti potranno benissimo non essere d’accordo (cosa molto facile quando ci sono di mezzo le assicurazioni). Che si fa? Solo ora si può andare in tribunale. Tutto quello che abbiamo speso lo possiamo SALUTARE e, dunque, saremo costretti a sborsare due volte: abbiamo pagato il mediatore, nonostante il mancato accordo, e adesso dovremo versare il contributo unificato (ossia una specie di marca da bollo che varia sempre in base al valore della causa) per rivolgerci al tribunale (oltre alle successive spese...copie, notifiche ecc). 
Ad ogni buon conto se la scelta di avvalersi di tale procedimento venisse lasciata alla libera volontà delle parti, (come del resto avviene in Europa) la mediazione potrebbe rivelarsi uno strumento utile. Riuscirebbe a funzionare, se entrambe le parti fossero in buona fede, come modalità alternativa di risoluzione delle controversie. Se le cose invece restano come sono, la parte in malafede avrà senza dubbio un'arma a sua disposizione: attenderà al varco il malcapitato che vanta dei diritti, facendogli perdere tempo e denaro davanti al mediatore, senza raggiungere alcun accordo, per poi costringerlo comunque a rivolgersi al giudice con quattro mesi di ritardo. 
Tra l'altro (e scusate se è poco) per diventare MEDIATORI non serve neanche una laurea in Giurisprudenza.
DURA LEX SED LEX.

lunedì 4 aprile 2011

Toccatemi tutto ma non la mia privacy.


Nuovo PROGETTO DI LEGGE depositata alla Camera: Introduzione dell’articolo 315-bis del codice di procedura penale, concernente la riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni.
Presentata dal Governo il 28 ottobre 2010 (caso Ruby: 26 ottobre).
Preliminarmente e per essere il più chiaro possibile mi preme spiegare (WIKIPEDIA aiutaci tu) cos’è un progetto di legge.
Il progetto di legge è un testo suddiviso in articoli che viene presentato alle Camere dai soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa. L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuzione a determinati soggetti del potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. Tra  i soggetti cui compete detta iniziativa c’è il Governo.

Detto ciò passo ad esporre i commi del nuovo art. 315-bis:
§     il comma 1: elenca i casi in cui può essere richiesta un’equa riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita: (1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un’imputazione formulata nell’ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un’equa riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita).
§     il comma 2 prevede la riparazione per ingiusta intercettazione per coloro nei cui confronti sia stato pronunciato decreto od ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere nonché in favore dei terzi estranei alle indagini che siano stati intercettati occasionalmente: (2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, ovvero sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest’ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all’atto della ricezione delle relative trascrizioni).
§     il comma 3 prevede la riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita anche nei casi di pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, anche in favore di terzi estranei alle indagini: (3. In ogni caso, anche a prescindere dall’oscuramento, l’avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l’ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati).
§     il comma 4 prevede il termine entro il quale si deve presentare la domanda di riparazione a pena di inammissibilità: (4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, ovvero l’interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell’ordinanza di archiviazione).
§     Il comma 5 prevede la somma che può essere corrisposta per la riparazione.
§     Il comma 6 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione (5. L’entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di euro 100.000. L’ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell’entità della riparazione stessa).

Nel progetto di legge (che può essere composto di più articoli) di “fondamentale importanza” ci sono anche:
ART. 2.(Disposizione transitoria).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche e di conversazioni ai sensi dell’articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 315-bis; in tale caso il termine di due anni di cui al comma 4 del citato articolo 315-bis è elevato a cinque anni.

ART. 4. (Provvedimenti disciplinari).
1. Il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, valutano, in ogni caso, la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l’ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversioni, definendo l’istruttoria pre-disciplinare con il promuovimento dell’azione disciplinare, ovvero con l’archiviazione ai sensi dell’articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L’ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell’eventuale contestazione disciplinare.

Visionando gli articoli viene subito all’occhio che il Progetto, se approvato, porrebbe un imponente vincolo all'utilizzo delle intercettazioni da parte della magistratura. Invero i punti principali della proposta sono i seguenti: i pm e i gip, ove sussistano i presupposti, potranno incorrere in provvedimenti disciplinari stabiliti dal Ministro della Giustizia; in caso di assoluzione in un processo, l'imputato, ma anche tutti i testimoni finiti nelle intercettazioni riportate poi sui giornali, avranno diritto a un risarcimento che può arrivare ad un massimo di 100mila euro, che verrà sborsato direttamente dai responsabili (nel caso specifico i pubblici ministeri).
La richiesta di risarcimento per l’ingiusta intercettazione potrà farla chi e' stato assolto con sentenza irrevocabile "perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale e' stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni.
Ma c’è di più. Il risarcimento, infatti, spetterà anche ai terzi che, estranei alle indagini ed intercettati occasionalmente, hanno visto le loro conversazioni pubblicate sui giornali o la cui posizione sia stata archiviata.
Quello che fa riflettere e' la disciplina transitoria che rende la legge retroattiva: avranno diritto al risarcimento anche coloro che sono stati coinvolti in indagini risalenti a 5 anni prima della sua entrata in vigore: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore” potranno presentare istanza di riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche e di conversazioni coloro che, assolti, archiviati o estranei alle indagini ma finiti nelle cronache, sono stati oggetto "di ingiuste intercettazioni". Per loro il termine entro cui presentare la domanda diventa di 5 anni.
C’è chi pensa che questo sia opera di chi sapete voi, per aiutare chi sa lui, ma sostenendo che lo fa per noi. CAINI. 

martedì 22 marzo 2011

UNDER CULO.


La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (cui l’Italia ha aderito con Legge del 4 agosto 1955, n. 848) sancisce il diritto ad ottenere un'equa riparazione a favore di chi ha subito un danno patrimoniale (parole povere: perdita di denaro) o non patrimoniale (più semplicemente: danni morali) per l’irragionevole ed ingiustificata durata di un processo.
Così recita l’Articolo 6 - Diritto ad un processo equo:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia”.
Dopo varie censure mosse dalla Corte di Giustizia Europea avverso i nostri RILASSANTI E DORMIENTI processi (LA GENTE MUORE NELL’ATTESA) abbiamo (sempre mooooolto piano) deciso di “esplicitare” detto DIRITTO all’interno del nostro Stato con la Legge n. 89 del 24 marzo 2001 o Legge “Pinto”.
Spiegata in due parole la norma stabilisce che chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, militare, etc. – per un periodo di tempo considerato irragionevole, (ossia troppo lungo), può richiedere una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. La durata ragionevole del processo viene considerata (sempre secondo le direttive europee) di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione.
La domanda sorge spontanea: contro chi ci si rivolge per ottenere il tanto sperato ristoro dei danni? Ma ovviamente, trattandosi di GIUSTIZIA (parola ormai priva di significato), è proprio il Ministero ad essa preposto che dovrà assumersi le relative responsabilità.
La meraviglia e lo stupore in questo momento ci assalgono e il quesito che ci poniamo è il seguente: E’ MAI POSSIBILE CHE LO STATO (e chi lo rappresenta…ossia NON NOI) CI FACCIA CODESTA GRAZIA?
NO. La grazia non ce la fa. Proprio per un beneamato cazzo.
Dopo un primo avvio al rispetto della legge Pinto e fino al periodo 2006/2007 il Ministero della Giustizia ha provveduto (o meglio provvedeva solo a seguito di pignoramenti ed esecuzioni presso i suoi uffici ed enti depositari) ad erogare gli indennizzi liquidati dalle Corti di appello.
Ma la pacchia è finita stimati colleghi amatissimi.
Con Decreto-Legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in Legge n. 181/2008, sono state dichiarate IMPIGNORABILI (OSSIA NON SI POSSONO TOCCARE) tutte le somme del Ministero della Giustizia depositate presso le Poste Italiane S.p.A e presso la Banca d'Italia, pur precisando che vi è la possibilità di ricorrere al fondo depositato presso Equitalia Giustizia S.p.A. Non occorre neanche dire che tutte le procedure avviate presso l’Equitalia hanno dato esito negativo (ossia non c’era manco un euro).
Per concludere in bellezza ed evitare ulteriori problemi, con il decreto Milleproroghe e la Legge n. 14/2009 (articolo 42, commi da 7-octies a 7-decies), il Governo è intervenuto sul Fondo unico giustizia rendendo di fatto impignorabili TUTTE  le somme appartenenti al Ministero della Giustizia (mi pare giusto).
Dunque, allo stato attuale, gli aventi diritto, pur in presenza di un decreto di condanna sono LETTERALMENTE impossibilitati ad ottenere quanto liquidato dal giudice. Spontaneamente non pagano…tu non puoi pignorare e non puoi forzarli a pagare…tutto regolare insomma.
Ciò sembrerebbe essere in violazione della legge Pinto e di quanto stabilito dall'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata con legge n. 848 del 4 agosto 1955…SEMBREREBBE.
È ovvio che un PAESE in crisi non puo’ pensare di dare 10.000 euro per un ritardo processuale, però si potrebbero adottare misure preventive e/o sanzionatorie (un Tribunale è particolarmente lento? Provvedimenti disciplinari immediati. Un giudice è dedito a rinvii spesso ingiustificati? Fuori).
Farsi prendere per il culo non è bellissimo.
Quantomeno si potrebbe abrogare la Legge Pinto ed evitare vane speranze.
Chi vive sperando… 

venerdì 11 marzo 2011

TRANQUILLO E' MORTO.

Cultura, ricerca nel pubblico impiego (per i dipendenti pubblici). L’Italia dice NO.
Eppure all’articolo 9 la COSTITUZIONE così recita: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tra le tante “sfaccettature” dell’ormai nota L. n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini), l’articolo 19 restringe anche le possibilità di accesso dei pubblici dipendenti ai corsi di dottorato di ricerca
In che modo? Agendo in due direzioni.
1) Il dipendente ha intenzione di partecipare ad un corso di dottorato di ricerca? Allora, previo superamento del pubblico concorso (sic!), l’accoglibilità della domanda e quindi il congedo straordinario (retribuito e non) sarà subordinata alle “esigenze dell’ammini strazione”. Ovviamente prima della Riforma il congedo straordinario, retribuito e non, per la frequenza dei corsi in parola spettava di diritto e, dunque, senza un  discrezionale apprezzamento della P.A.
2) Viene esclusa la partecipazione ai corsi di dottorato – attraverso il divieto di fruire del congedo straordinario – a coloro che “abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca” ed ai “i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo”.
In parole povere: un DIPENDENTE PUBBLICO chiede di frequentare CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (la sig.ra CULTURA, questa sconosciuta) ed io, Pubblica Amministrazione, gli dico: va bene, adesso giudico la tua domanda secondo miei personali apprezzamenti ed, in ogni caso, non potrai accedere se hai gia' conseguito un titolo di “dottore di ricerca” e se sei stato iscritto a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo.
Dette limitazioni erano totalmente assenti nel precedente quadro normativo, di cui è stato mantenuto solo il regime sanzionatorio (azz!) secondo cui “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo” (ovvero gli stipendi erogati in costanza del congedo straordinario retribuito).
Per completezza si riporta il nuovo testo dell’art. 2, L. n. 476/1984 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) modificato dalla recente riforma: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.
Riassumendo: limitazione non giustificata della libertà nella formazione della cultura e nella divulgazione del sapere – cfr. articoli 2, 9 e 33 della Costituzione.
Se infatti l’ordinamento prevede tra i principi imprescindibili la promozione della ricerca scientifica e tecnica e della cultura per il tramite di interventi pubblici (art. 9 Cost., “La Repubblica promuove…”) e proclama la libertà di ricerca (art. 33 Cost: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…”), l’odierno intervento normativo non potrà considerarsi conforme a tali dettami.
Occorre precisare che la disciplina Gelmini appare altresì divergente dalle ultime riforme sull’accesso alla dirigenza pubblica ex D.Lgs n. 150/2009, che con la modifica dell’art. 28 D.Lgs. n. 165/2001 (accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia) comprendono tra i titoli di ammissione al concorso dirigenziale il conseguimento del dottorato di ricerca, manifestando così una certa considerazione per tale titolo accademico in relazione al raggiungimento di rilevanti cariche pubbliche.