Nuovo PROGETTO DI LEGGE depositata alla Camera: Introduzione dell’articolo 315-bis del codice di procedura penale, concernente la riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni.
Presentata dal Governo il 28 ottobre 2010 (caso Ruby: 26 ottobre).
Preliminarmente e per essere il più chiaro possibile mi preme spiegare (WIKIPEDIA aiutaci tu) cos’è un progetto di legge.
Il progetto di legge è un testo suddiviso in articoli che viene presentato alle Camere dai soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa. L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuzione a determinati soggetti del potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. Tra i soggetti cui compete detta iniziativa c’è il Governo.
Detto ciò passo ad esporre i commi del nuovo art. 315-bis:
§ il comma 1: elenca i casi in cui può essere richiesta un’equa riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita: (1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un’imputazione formulata nell’ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un’equa riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita).
§ il comma 2 prevede la riparazione per ingiusta intercettazione per coloro nei cui confronti sia stato pronunciato decreto od ordinanza di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere nonché in favore dei terzi estranei alle indagini che siano stati intercettati occasionalmente: (2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunziato decreto od ordinanza di archiviazione, ovvero sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest’ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all’atto della ricezione delle relative trascrizioni).
§ il comma 3 prevede la riparazione per l’intercettazione ingiustamente subita anche nei casi di pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, anche in favore di terzi estranei alle indagini: (3. In ogni caso, anche a prescindere dall’oscuramento, l’avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l’ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati).
§ il comma 4 prevede il termine entro il quale si deve presentare la domanda di riparazione a pena di inammissibilità: (4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità,entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, ovvero l’interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell’ordinanza di archiviazione).
§ Il comma 5 prevede la somma che può essere corrisposta per la riparazione.
§ Il comma 6 prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla riparazione per l’ingiusta detenzione (5. L’entità della riparazione non può comunque eccedere la somma di euro 100.000. L’ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell’entità della riparazione stessa).
Nel progetto di legge (che può essere composto di più articoli) di “fondamentale importanza” ci sono anche:
ART. 2.(Disposizione transitoria).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare istanza di riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche e di conversazioni ai sensi dell’articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 315-bis; in tale caso il termine di due anni di cui al comma 4 del citato articolo 315-bis è elevato a cinque anni.
ART. 4. (Provvedimenti disciplinari).
1. Il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 315-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, valutano, in ogni caso, la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l’ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversioni, definendo l’istruttoria pre-disciplinare con il promuovimento dell’azione disciplinare, ovvero con l’archiviazione ai sensi dell’articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L’ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell’eventuale contestazione disciplinare.
Visionando gli articoli viene subito all’occhio che il Progetto, se approvato, porrebbe un imponente vincolo all'utilizzo delle intercettazioni da parte della magistratura. Invero i punti principali della proposta sono i seguenti: i pm e i gip, ove sussistano i presupposti, potranno incorrere in provvedimenti disciplinari stabiliti dal Ministro della Giustizia; in caso di assoluzione in un processo, l'imputato, ma anche tutti i testimoni finiti nelle intercettazioni riportate poi sui giornali, avranno diritto a un risarcimento che può arrivare ad un massimo di 100mila euro, che verrà sborsato direttamente dai responsabili (nel caso specifico i pubblici ministeri).
La richiesta di risarcimento per l’ingiusta intercettazione potrà farla chi e' stato assolto con sentenza irrevocabile "perche' il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale e' stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni.
Ma c’è di più. Il risarcimento, infatti, spetterà anche ai terzi che, estranei alle indagini ed intercettati occasionalmente, hanno visto le loro conversazioni pubblicate sui giornali o la cui posizione sia stata archiviata.
Quello che fa riflettere e' la disciplina transitoria che rende la legge retroattiva: avranno diritto al risarcimento anche coloro che sono stati coinvolti in indagini risalenti a 5 anni prima della sua entrata in vigore: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore” potranno presentare istanza di riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche e di conversazioni coloro che, assolti, archiviati o estranei alle indagini ma finiti nelle cronache, sono stati oggetto "di ingiuste intercettazioni". Per loro il termine entro cui presentare la domanda diventa di 5 anni.
C’è chi pensa che questo sia opera di chi sapete voi, per aiutare chi sa lui, ma sostenendo che lo fa per noi. CAINI.
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