La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (cui l’Italia ha aderito con Legge del 4 agosto 1955, n. 848) sancisce il diritto ad ottenere un'equa riparazione a favore di chi ha subito un danno patrimoniale (parole povere: perdita di denaro) o non patrimoniale (più semplicemente: danni morali) per l’irragionevole ed ingiustificata durata di un processo.
Così recita l’Articolo 6 - Diritto ad un processo equo:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia”.
Dopo varie censure mosse dalla Corte di Giustizia Europea avverso i nostri RILASSANTI E DORMIENTI processi (LA GENTE MUORE NELL’ATTESA) abbiamo (sempre mooooolto piano) deciso di “esplicitare” detto DIRITTO all’interno del nostro Stato con la Legge n. 89 del 24 marzo 2001 o Legge “Pinto”.
Spiegata in due parole la norma stabilisce che chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, militare, etc. – per un periodo di tempo considerato irragionevole, (ossia troppo lungo), può richiedere una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. La durata ragionevole del processo viene considerata (sempre secondo le direttive europee) di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione.
La domanda sorge spontanea: contro chi ci si rivolge per ottenere il tanto sperato ristoro dei danni? Ma ovviamente, trattandosi di GIUSTIZIA (parola ormai priva di significato), è proprio il Ministero ad essa preposto che dovrà assumersi le relative responsabilità.
La meraviglia e lo stupore in questo momento ci assalgono e il quesito che ci poniamo è il seguente: E’ MAI POSSIBILE CHE LO STATO (e chi lo rappresenta…ossia NON NOI) CI FACCIA CODESTA GRAZIA?
NO. La grazia non ce la fa. Proprio per un beneamato cazzo.
Dopo un primo avvio al rispetto della legge Pinto e fino al periodo 2006/2007 il Ministero della Giustizia ha provveduto (o meglio provvedeva solo a seguito di pignoramenti ed esecuzioni presso i suoi uffici ed enti depositari) ad erogare gli indennizzi liquidati dalle Corti di appello.
Ma la pacchia è finita stimati colleghi amatissimi.
Con Decreto-Legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in Legge n. 181/2008, sono state dichiarate IMPIGNORABILI (OSSIA NON SI POSSONO TOCCARE) tutte le somme del Ministero della Giustizia depositate presso le Poste Italiane S.p.A e presso la Banca d'Italia, pur precisando che vi è la possibilità di ricorrere al fondo depositato presso Equitalia Giustizia S.p.A. Non occorre neanche dire che tutte le procedure avviate presso l’Equitalia hanno dato esito negativo (ossia non c’era manco un euro).
Per concludere in bellezza ed evitare ulteriori problemi, con il decreto Milleproroghe e la Legge n. 14/2009 (articolo 42, commi da 7-octies a 7-decies), il Governo è intervenuto sul Fondo unico giustizia rendendo di fatto impignorabili TUTTE le somme appartenenti al Ministero della Giustizia (mi pare giusto).
Dunque, allo stato attuale, gli aventi diritto, pur in presenza di un decreto di condanna sono LETTERALMENTE impossibilitati ad ottenere quanto liquidato dal giudice. Spontaneamente non pagano…tu non puoi pignorare e non puoi forzarli a pagare…tutto regolare insomma.
Ciò sembrerebbe essere in violazione della legge Pinto e di quanto stabilito dall'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata con legge n. 848 del 4 agosto 1955…SEMBREREBBE.
È ovvio che un PAESE in crisi non puo’ pensare di dare 10.000 euro per un ritardo processuale, però si potrebbero adottare misure preventive e/o sanzionatorie (un Tribunale è particolarmente lento? Provvedimenti disciplinari immediati. Un giudice è dedito a rinvii spesso ingiustificati? Fuori).
Farsi prendere per il culo non è bellissimo.
Quantomeno si potrebbe abrogare la Legge Pinto ed evitare vane speranze.
Chi vive sperando…
