martedì 22 marzo 2011

UNDER CULO.


La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (cui l’Italia ha aderito con Legge del 4 agosto 1955, n. 848) sancisce il diritto ad ottenere un'equa riparazione a favore di chi ha subito un danno patrimoniale (parole povere: perdita di denaro) o non patrimoniale (più semplicemente: danni morali) per l’irragionevole ed ingiustificata durata di un processo.
Così recita l’Articolo 6 - Diritto ad un processo equo:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia”.
Dopo varie censure mosse dalla Corte di Giustizia Europea avverso i nostri RILASSANTI E DORMIENTI processi (LA GENTE MUORE NELL’ATTESA) abbiamo (sempre mooooolto piano) deciso di “esplicitare” detto DIRITTO all’interno del nostro Stato con la Legge n. 89 del 24 marzo 2001 o Legge “Pinto”.
Spiegata in due parole la norma stabilisce che chi è stato coinvolto in un processo – civile, penale, amministrativo, militare, etc. – per un periodo di tempo considerato irragionevole, (ossia troppo lungo), può richiedere una equa riparazione, che consiste solitamente in 1000-2000 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo. La durata ragionevole del processo viene considerata (sempre secondo le direttive europee) di 4 anni per il primo grado, di due per il secondo, di uno per la cassazione.
La domanda sorge spontanea: contro chi ci si rivolge per ottenere il tanto sperato ristoro dei danni? Ma ovviamente, trattandosi di GIUSTIZIA (parola ormai priva di significato), è proprio il Ministero ad essa preposto che dovrà assumersi le relative responsabilità.
La meraviglia e lo stupore in questo momento ci assalgono e il quesito che ci poniamo è il seguente: E’ MAI POSSIBILE CHE LO STATO (e chi lo rappresenta…ossia NON NOI) CI FACCIA CODESTA GRAZIA?
NO. La grazia non ce la fa. Proprio per un beneamato cazzo.
Dopo un primo avvio al rispetto della legge Pinto e fino al periodo 2006/2007 il Ministero della Giustizia ha provveduto (o meglio provvedeva solo a seguito di pignoramenti ed esecuzioni presso i suoi uffici ed enti depositari) ad erogare gli indennizzi liquidati dalle Corti di appello.
Ma la pacchia è finita stimati colleghi amatissimi.
Con Decreto-Legge n. 143 del 16 settembre 2008, convertito in Legge n. 181/2008, sono state dichiarate IMPIGNORABILI (OSSIA NON SI POSSONO TOCCARE) tutte le somme del Ministero della Giustizia depositate presso le Poste Italiane S.p.A e presso la Banca d'Italia, pur precisando che vi è la possibilità di ricorrere al fondo depositato presso Equitalia Giustizia S.p.A. Non occorre neanche dire che tutte le procedure avviate presso l’Equitalia hanno dato esito negativo (ossia non c’era manco un euro).
Per concludere in bellezza ed evitare ulteriori problemi, con il decreto Milleproroghe e la Legge n. 14/2009 (articolo 42, commi da 7-octies a 7-decies), il Governo è intervenuto sul Fondo unico giustizia rendendo di fatto impignorabili TUTTE  le somme appartenenti al Ministero della Giustizia (mi pare giusto).
Dunque, allo stato attuale, gli aventi diritto, pur in presenza di un decreto di condanna sono LETTERALMENTE impossibilitati ad ottenere quanto liquidato dal giudice. Spontaneamente non pagano…tu non puoi pignorare e non puoi forzarli a pagare…tutto regolare insomma.
Ciò sembrerebbe essere in violazione della legge Pinto e di quanto stabilito dall'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata con legge n. 848 del 4 agosto 1955…SEMBREREBBE.
È ovvio che un PAESE in crisi non puo’ pensare di dare 10.000 euro per un ritardo processuale, però si potrebbero adottare misure preventive e/o sanzionatorie (un Tribunale è particolarmente lento? Provvedimenti disciplinari immediati. Un giudice è dedito a rinvii spesso ingiustificati? Fuori).
Farsi prendere per il culo non è bellissimo.
Quantomeno si potrebbe abrogare la Legge Pinto ed evitare vane speranze.
Chi vive sperando… 

venerdì 11 marzo 2011

TRANQUILLO E' MORTO.

Cultura, ricerca nel pubblico impiego (per i dipendenti pubblici). L’Italia dice NO.
Eppure all’articolo 9 la COSTITUZIONE così recita: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tra le tante “sfaccettature” dell’ormai nota L. n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini), l’articolo 19 restringe anche le possibilità di accesso dei pubblici dipendenti ai corsi di dottorato di ricerca
In che modo? Agendo in due direzioni.
1) Il dipendente ha intenzione di partecipare ad un corso di dottorato di ricerca? Allora, previo superamento del pubblico concorso (sic!), l’accoglibilità della domanda e quindi il congedo straordinario (retribuito e non) sarà subordinata alle “esigenze dell’ammini strazione”. Ovviamente prima della Riforma il congedo straordinario, retribuito e non, per la frequenza dei corsi in parola spettava di diritto e, dunque, senza un  discrezionale apprezzamento della P.A.
2) Viene esclusa la partecipazione ai corsi di dottorato – attraverso il divieto di fruire del congedo straordinario – a coloro che “abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca” ed ai “i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo”.
In parole povere: un DIPENDENTE PUBBLICO chiede di frequentare CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (la sig.ra CULTURA, questa sconosciuta) ed io, Pubblica Amministrazione, gli dico: va bene, adesso giudico la tua domanda secondo miei personali apprezzamenti ed, in ogni caso, non potrai accedere se hai gia' conseguito un titolo di “dottore di ricerca” e se sei stato iscritto a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo.
Dette limitazioni erano totalmente assenti nel precedente quadro normativo, di cui è stato mantenuto solo il regime sanzionatorio (azz!) secondo cui “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo” (ovvero gli stipendi erogati in costanza del congedo straordinario retribuito).
Per completezza si riporta il nuovo testo dell’art. 2, L. n. 476/1984 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) modificato dalla recente riforma: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.
Riassumendo: limitazione non giustificata della libertà nella formazione della cultura e nella divulgazione del sapere – cfr. articoli 2, 9 e 33 della Costituzione.
Se infatti l’ordinamento prevede tra i principi imprescindibili la promozione della ricerca scientifica e tecnica e della cultura per il tramite di interventi pubblici (art. 9 Cost., “La Repubblica promuove…”) e proclama la libertà di ricerca (art. 33 Cost: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…”), l’odierno intervento normativo non potrà considerarsi conforme a tali dettami.
Occorre precisare che la disciplina Gelmini appare altresì divergente dalle ultime riforme sull’accesso alla dirigenza pubblica ex D.Lgs n. 150/2009, che con la modifica dell’art. 28 D.Lgs. n. 165/2001 (accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia) comprendono tra i titoli di ammissione al concorso dirigenziale il conseguimento del dottorato di ricerca, manifestando così una certa considerazione per tale titolo accademico in relazione al raggiungimento di rilevanti cariche pubbliche.