venerdì 11 marzo 2011

TRANQUILLO E' MORTO.

Cultura, ricerca nel pubblico impiego (per i dipendenti pubblici). L’Italia dice NO.
Eppure all’articolo 9 la COSTITUZIONE così recita: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tra le tante “sfaccettature” dell’ormai nota L. n. 240/2010 (c.d. Legge Gelmini), l’articolo 19 restringe anche le possibilità di accesso dei pubblici dipendenti ai corsi di dottorato di ricerca
In che modo? Agendo in due direzioni.
1) Il dipendente ha intenzione di partecipare ad un corso di dottorato di ricerca? Allora, previo superamento del pubblico concorso (sic!), l’accoglibilità della domanda e quindi il congedo straordinario (retribuito e non) sarà subordinata alle “esigenze dell’ammini strazione”. Ovviamente prima della Riforma il congedo straordinario, retribuito e non, per la frequenza dei corsi in parola spettava di diritto e, dunque, senza un  discrezionale apprezzamento della P.A.
2) Viene esclusa la partecipazione ai corsi di dottorato – attraverso il divieto di fruire del congedo straordinario – a coloro che “abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca” ed ai “i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo”.
In parole povere: un DIPENDENTE PUBBLICO chiede di frequentare CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA (la sig.ra CULTURA, questa sconosciuta) ed io, Pubblica Amministrazione, gli dico: va bene, adesso giudico la tua domanda secondo miei personali apprezzamenti ed, in ogni caso, non potrai accedere se hai gia' conseguito un titolo di “dottore di ricerca” e se sei stato iscritto a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo.
Dette limitazioni erano totalmente assenti nel precedente quadro normativo, di cui è stato mantenuto solo il regime sanzionatorio (azz!) secondo cui “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo” (ovvero gli stipendi erogati in costanza del congedo straordinario retribuito).
Per completezza si riporta il nuovo testo dell’art. 2, L. n. 476/1984 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) modificato dalla recente riforma: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.
Riassumendo: limitazione non giustificata della libertà nella formazione della cultura e nella divulgazione del sapere – cfr. articoli 2, 9 e 33 della Costituzione.
Se infatti l’ordinamento prevede tra i principi imprescindibili la promozione della ricerca scientifica e tecnica e della cultura per il tramite di interventi pubblici (art. 9 Cost., “La Repubblica promuove…”) e proclama la libertà di ricerca (art. 33 Cost: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…”), l’odierno intervento normativo non potrà considerarsi conforme a tali dettami.
Occorre precisare che la disciplina Gelmini appare altresì divergente dalle ultime riforme sull’accesso alla dirigenza pubblica ex D.Lgs n. 150/2009, che con la modifica dell’art. 28 D.Lgs. n. 165/2001 (accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia) comprendono tra i titoli di ammissione al concorso dirigenziale il conseguimento del dottorato di ricerca, manifestando così una certa considerazione per tale titolo accademico in relazione al raggiungimento di rilevanti cariche pubbliche.

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